IL PRINCIPIO DELLA BILATERALITA’ 

Istituto imprescindibile per gli enti bilaterali è certamente il principio di bilateralità,una prassi sindacale che si occupa delle relazioni che intercorrono tra le rappresentanze datoriali ed i lavoratori affinché le stesse parti possano collaborare  in maniera congiunta, avendo, cosi un approccio di tipo collaborativo. Le trasformazioni dell’economia del mercato del lavoro e le conseguenze sui sistemi di welfare aziendale  hanno fatto  emergere la necessità di ricorrere a nuovi strumenti di protezione sociale. In base all’architettura che gli stessi organismi scelgono di avere si possono avere livelli differenti , ma ciò che conta è il loro dato comune: essere preposti allo svolgimento di una attività diretta a soddisfare interessi esplicitamente condivisi, mantenendo la loro autonomia. 

ESISTE UNA DEFINIZIONE DI ENTE BILATERALE?

La definizione di un ente bilaterale la troviamo all’interno dell’articolo 2 lettera h del d.dlg 276/2003 relativo all’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. Un ente bilaterale altro non è che un organismo , costituito da sindacati ed organizzazioni datoriali e/o imprenditoriali al solo fine di favorire il principio della bilateralità. Per costituire un ente bilaterale non è necessario il coinvolgimento di tutte le sigle sindacali, ma solo quelle più rappresentative. L’esistenza di un ente bilaterale è prevista dai CCNL di categoria, il loro finanziamento ricade sul datore di lavoro e sui lavoratori nel modo stabilito dalla normativa di riferimento. 

DI COSA SI OCCUPA UN ENTE BILATERALE ?

Le aree di attinenza di un ente bilaterale possono essere molteplici quali ad esempio certificazione dei contratti di lavoro, salute, sicurezza, assistenza e previdenza integrativa ma soprattutto si occupano del welfare aziendale. Quest’ultimo consiste nell’insieme di prestazioni e benefici volti al miglioramento della vita lavorativa, tendente a soddisfare e motivare i propri dipendenti cercando di accrescere il senso di appartenenza alla  stessa compagnia aziendale. Lo si può raggiungere con una serie di prestazioni quali ad esempio assegni familiari per la formazione dei propri figli fino ad arrivare all’assistenza sanitaria.  Altro aspetto imprescindibile di cui si occupa un ente bilaterale  è la formazione continua dei lavoratori. I datori di lavoro, infatti, possono usufruire della collaborazione dell’ente bilaterale per apportare formazione ai propri dipendenti in materie specifiche come salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che tra l’altro si configurano come un obbligo da parte dello stesso datore di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti.  

ESISTE UN OBBLIGO DI ADESIONE ? 

Uno dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale è la libertà di associazione. Anche in termini sindacali  la stessa libertà può essere intesa sia come libertà positiva di aderire liberamente ad una associazione sia come libertà negativa ossia di non aderire a nessuna associazione di tipo sindacale.  Alla stessa stregua, dunque, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di adesione ad un ente bilaterale , ma allo stesso tempo ha il dovere di garantire prestazioni e servizi ai suoi lavoratori, facendo cosi in modo che servizi come la formazione ed assistenza sanitaria siano esclusivamente a suo carico. Al contrario, nel caso un cui un datore di lavoro decide di aderire ad un ente bilaterale , tutte le prestazioni che rientrano nel welfare aziendale e anche tutta l’assistenza sanitaria non grava esclusivamente su questi. Infatti, l’adesione avviene sia da parte del datore di lavoro che da parte del dipendente, in quanto entrambi versano in parti uguali un micro contributo mensile ,in particolare, si  consente alle imprese di destinare una parte di quanto versato in busta paga direttamente ad un Ente al fine di ricevere servizi per i propri dipendenti. Quindi , è vero che non sussiste l’obbligo associativo e quindi l’obbligo di adesione , ma è anche vero che oggigiorno è comunque fondamentale per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane in modo che le stesse possano ancora di più fidelizzarsi alla loro stessa azienda. 

VANTAGGI.  

Abbiamo parlato spesso di welfare aziendale  che mira principalmente al benessere dei lavoratori, infatti l’adesione ad un ente bilaterale , che può essere proposta anche dallo stesso lavoratore, può portare dei vantaggi non solo al datore di lavoro  e di riflesso all’azienda, ma in primis allo stesso lavoratore. Tra i vantaggi sicuramente vi rientrano i bonus per i figli, l’accesso a prestazioni sanitarie, senza mai trascurare la formazione, altri vantaggi possono essere i vari servizi di certificazione di contratti o di piani formativi, sostegno ed appoggio nelle varie conciliazioni. Perché non bisogna mai dimenticare che le politiche di sostegno ed integrazione al reddito gratificano certo il lavoratore, ma in via direttamente proporzionale migliorano anche le prestazioni dello stesso lavoratore in azienda e quindi le sue stesse performance, portando così un apporto migliorativo alla sua stessa azienda. 

Antonella Pascarella