SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
COS’É
La somministrazione è un particolare rapporto di lavoro introdotto dalla Legge Biagi che ha sostituito il c.d. lavoro interinale. Si tratta di un rapporto di lavoro che coinvolge tre soggetti:
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il lavoratore che presterà la propria attività lavorativa
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l’azienda utilizzatrice presso la quale il lavoratore sarà inviato in missione
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l’agenzia per il lavoro che sarà datore di lavoro formale del lavoratore
DESTINATARI
Il servizio può essere rivolto ad un’impresa, ad un professionista, o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici ad un privato cittadino (utilizzatore), e può avvenire per qualsiasi categoria di lavoratori subordinati (ovvero operai, impiegati, quadri e dirigenti).
I VANTAGGI DEL SERVIZIO
Nella somministrazione di lavoro Gesfor assumerà la risorsa (le persone saranno formalmente dipendenti di Gesfor anche se svolgeranno la propria attività lavorativa presso l’azienda cliente), e l’impresa utilizzatrice eserciterà a tutti gli effetti il potere di direzione e controllo sul lavoratore, ma allo stesso tempo verrà sollevata da oneri quali:
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Costi economici e burocratici legati alla ricerca, alla selezione e all’assunzione di nuovi dipendenti
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Retribuzione diretta del dipendente, la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi.
Inoltre, il contratto di somministrazione offrirà all’azienda utilizzatrice molte possibilità, quali:
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Avere accesso e avvalersi di lavoratori specializzati, con competenze specifiche, selezionati da Gesfor, che possono essere necessarie su determinati progetti o attività, e soprattutto anche per brevi periodi di tempo
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Avvalersi di una forma di lavoro altamente flessibile
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Poter valutare le risorse prima della prosecuzione del rapporto in forma diretta
CONTRATTO DI LAVORO DIRETTO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE: DIFFERENZE E VANTAGGI
IL MOG
Il monte ore garantito (M.O.G.) è disciplinato dall’art. 51 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, sottoscritto il 15/10/2019, come modalità propria di utilizzo della somministrazione di lavoro. È un particolare contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato che garantisce una elevata flessibilità per aziende e lavoratori.
Il contratto può avere una durata minima di tre mesi o di un mese, ed è liberamente prorogabile nel rispetto di quanto stabilito nel CCNL di riferimento. Al lavoratore deve essere garantita una retribuzione pari ad almeno rispettivamente il 25% e il 30% su base mensile rispetto all’orario normale di lavoro a tempo pieno.
Nel contratto di lavoro MOG oltre al alla durata minima deve essere indicata una fascia di lavoro oraria che può essere:
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Antimeridiana (dalle 6 alle 14).
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Postmeridiana (dalle 14 alle 22).
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Serale notturna (dalle 22 alle 6).
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Alternativa durata massima 6 ore estendibili a 8 con il consenso del lavoratore da indicare nel contratto di assunzione.
L’orario e il giorno di lavoro devono essere comunicati al lavoratore almeno 24 ore prima. La fascia oraria, con il consenso del lavoratore, può essere modificata con un preavviso minimo di una settimana.
I lavoratori devono garantire la propria disponibilità all’interno della fascia concordata e del monte ore stabilito:
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in caso di rifiuto giustificato da parte del lavoratore di prestare attività nella fascia oraria stabilità decade l’obbligo di retribuzione minima;
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in caso di rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore di prestare attività nella fascia oraria stabilita, è considerato come assenza, e quest’ultimo può incorrere in sanzioni disciplinari.
Per il lavoratore al di fuori della fascia oraria prevista non c’è alcun obbligo, ma facoltà, di prestazione da parte del lavoratore.
DESTINATARI DEL MOG
Le aziende che potranno adottare questa forma contrattuale sono quelle operanti in determinati settori, tra cui quelli maggiormente impattati sono:
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GDO
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logistica
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trasporti
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turismo
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servizi alla persona